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martedì 28 giugno 2011

Qualcuno sa se ho pagato troppo

La mia polizza vita e' scaduta. Ieri ho riscosso il capitale lordo di euro 12.120,00 con ritenute a titolo d'imposta di euro 231,26 e quindi netti euro 11.889,97. L'impiegata ha detto che la tassa e' stato calcolato 12,50% ma a me risulta che ho pagato intorno ai 19%. Hanno sbagliato?? Ho pagato troppo??
.Non hai pagato troppo. Ti hanno calcolato il 12,50 sulla differenza tra il capitale lordo e i la somma dei premi versati. Esattamente come dice la legge. That's all
Corretto 25, ma se la polizza ha avuto una durata lunga il 12.50% si potrebbe ridurre fino al 10% e si applica sulla differenza tra l' importo netto complessivamente pagato ed il capitale liquidabile a scadenza. Si deve aggiungere in più per la tranquillità del tassato che la compagnia nel calcolare la ritenuta secca agisce nella qualità di "sostituto d' imposta" e risponde di eventuali errori. Infine si può sempre chiedere alla compagnia il conteggio analitico scritto.aspide non ha capito lla domanda..La tassa che hai pagato (o meglio che ha pagato la compagnia per te) si chiama capital gain, ossia lo stato si ciuccia il 12,50 delle plusvalenze finanziarie. Come lo calcoli? se investi 15000 euro e a scadenza o qquando esci dall'investimento il valore è divenuto, per via delle rivalutazioni, 20000 euro, ebbene sui 5000 di differenza (chiamata plusvalenza) lo stato applica il 12,50 di ritenuta. tale balzello si applica su tutti gli strumenti fianziari tipo titoli di stato, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, sicav, ecc. Fanno eccezione i conti correnti e i depositi (ad es conto arancio) che sono tassati al 27% sulla plusvalenza. Le forme di previdenza complementare sono invece avantaggiate e pagano l'11%.Spero di avere illustrato nella manierapiu esauriente la questione.Saluti25no, non ti preoccupareLeggi la legge Polizze vita, indetraibili i premi pagati oltre la scadenza pattuitaLo sconto fiscale è possibile solo per le somme relative alle annualità previste dal contratto In linea generale, i premi versati in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono detraibili dall'imposta lorda per un importo pari al 19 per cento di quanto versato nell'anno di riferimento(1), con il limite massimo di 1.291,14 euro.Il trattamento fiscale dei contratti assicurativi è stato riscritto dal Dlgs 18 febbraio 2000, n. 47(2), che all'articolo 13 si occupa dei contratti di assicurazione, modificando le norme del Tuir relative alla detraibilità dei premi(3) e alla tassazione del capitale o delle rendite corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita(4).Tale decreto ha operato la distinzione fondamentale tra contratti di assicurazione aventi a oggetto il rischio morte, l'invalidità permanente e la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana(5) e contratti di assicurazione sulla vita con capitalizzazione dei premi versati, che hanno natura prevalentemente finanziaria.Solo con riferimento ai primi, risultano detraibili i premi versati ed esenti le rendite che ne derivano, perché per il secondo tipo di contratti è prevista l'indetraibilità dei premi e la tassazione delle rendite o del capitale.La nozione del contratto di assicurazione è fornita dall'articolo 1882 del codice civile: è il contratto con il quale un assicuratore si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti previsti dal contratto, del danno a lui prodotto da un sinistro oppure a pagargli un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, ricevendo come corrispettivo il pagamento di un premio.L'assicurazione sulla vita, propria o di un terzo, è oggetto dell'articolo 1919 c.c.In realtà, la disciplina civilistica di tale contratto è oggetto di leggi speciali di settore, promulgate anche in attuazione di direttive Ce.Detraibilità dei premiAi sensi dell'articolo 15 del Tuir, comma 1, lettera f), "i premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 1.291,14", sostenuti dal contribuente, possono essere detratti dall'imposta lorda, sempre che non risultino deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.L'articolo 13 del citato Dlgs n. 47/2000 specifica che, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza vada evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio, perché solo per i premi versati in dipendenza di contratti aventi a oggetto il rischio morte o invalidità permanente o non autosufficienza è prevista la detrazione d'imposta.Le condizioni alle quali è subordinata la detrazione sono due:la durata minima deve essere di cinque anni dalla stipula del contratto non deve essere consentita la concessione di prestiti nei primi cinque anni. Qualora sia riscattata la polizza nei primi cinque anni, l'importo dei premi per i quali si è usufruito della detrazione deve essere assoggettato a tassazione separata. In tal caso, sarà l'impresa assicuratrice a operare sulla somma corrisposta al contribuente una ritenuta a titolo d'acconto con l'aliquota corrispondente al primo scaglione ai fini Irpef (codice tributo 1050).Nell'ambito dei contratti aventi per oggetto il rischio morte, la circolare n. 29/E del 20 marzo 2001(6) ha chiarito che vi rientrano non solo quelli che prevedono l'erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte, ma anche quelli "di tipo misto", che in alternativa ricollegano la prestazione alla permanenza in vita alla scadenza del contratto. In tal caso, però, solo la parte di premio riferibile al rischio morte è detraibile.Circa i contratti aventi a oggetto il rischio d'invalidità permanente, la nuova normativa consente la detrazione d'imposta dei premi se l'evento assicurato è l'invalidità derivante da qualsiasi causa, cioè sia da infortuni sia da malattia. Sono escluse dal beneficio, invece, le somme versate per coprire il rischio di invalidità temporanea anche se totale.Per quanto riguarda i contratti aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza, la detraibilità dei relativi premi è condizionata alla presenza nel contratto di una clausola che vieta all'impresa assicuratrice la facoltà di recesso. Inoltre, tali contratti devono garantire la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato.Ai fini della detraibilità, se la clausola inerente il rischio è inserita in una polizza assicurativa che dà luogo a una rendita vitalizia o temporane
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